La videosorveglianza utilizzata all’interno del condominio è lecita come deterrente per ladri, per danneggiamenti al bene comune e per la sicurezza delle persone che vi risiedono; non lo è quando si controlla il comportamento di alcuni residenti nello stabile per intervenire nei casi di maleducazione, quindi è fondamentale capire quali sono le possibilità e i limiti di un impianto di videosorveglianza.
1) QUORUM PER LA DELIBERA
La legge (art. 1122-ter) sancisce che per l’installazione di telecamere occorre un quorum (art. 1136 com. 2) equivalente alla maggioranza degli intervenuti all’ assemblea (50% + 1) e che costituisca almeno la metà del valore del condominio (almeno 500 millesimi).
L’Amministratore dovrà inoltre far deliberare anche il tempo massimo di registrazione delle immagini dopo il quale dovranno essere cancellate o sovra scritte. A fronte di questi adempimenti, è previsto un impianto sanzionatorio.
2) RIPARTIZIONE COSTI
I costi sostenuti per l’installazione e la manutenzione delle telecamere e di tutto l’impianto di videosorveglianza, vanno divisi tra i condòmini in base alle tabelle millesimali (articolo 1123 del codice civile).
La delibera che individua una modalità di suddivisione diversa rispetto a quello previsto dall’art. 1123 c.c. é valida solo se approvata dall’unanimità dei condomini.
3) TIPOLOGIA DEI PRODOTTI IMPIEGATI
L’impianto deve essere installato a norma, seguendo le regole dell’Authority, ed è obbligatoria l’installazione di prodotti certificati. Le telecamere vengono installate tramite LAN o cavo schermato e in un locale comune, dotato di apposite sicurezze, viene inserito lo schermo video che mostra le riprese e il dvr.
4) CARTELLONISTICA
Il sistema di sorveglianza deve essere opportunamente segnalato (aspetto importante è l’informativa, fulcro della materia privacy), anche tramite l’apposita segnalazione tramite cartelli messi a disposizione dal garante. Il cartello che avvisa la presenza di un’area videosorvegliata è una informativa breve, obbligatoria e che deve rispettare alcune regole base:
– deve essere posto prima dell’angolo di ripresa delle telecamere;
– se l’impianto è funzionante anche di notte il cartello dovrà essere posto in un luogo illuminato;
– deve riportare indicazioni del titolare del trattamento delle immagini e le finalità.
Nella fattispecie condominiale, si ricorda che titolare del trattamento è il condominio medesimo mentre la finalità per l’installazione delle telecamere non può discostarsi da “motivi di sicurezza per la tutela del patrimonio comune e privato”.
Accanto all’informativa breve, si dovrà predisporre un’ informativa completa da conservare presso lo suo studio dell’ Amministratore, accessibile e resa disponibile a tutti i residenti del condominio ma anche a chi è stato ripreso dalle telecamere seppur accidentalmente.
5) RACCOLTA, CUSTODIA E GESTIONE DEI DATI
La raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l’utilizzo di immagini attraverso un sistema di videosorveglianza configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. B del Codice Privacy) e che è lecito solo quando rispetta i principi fondamentali previsti dal codice: liceità, finalità, necessità e proporzionalità.
– La liceità: artt.23/27 consenso libero ed espresso;
– La finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (motivi di sicurezza per la tutela del patrimonio comune e privato);
– La necessità: un sistema di videosorveglianza costituisce in ogni caso un vincolo per il cittadino e deve pertanto sottostare a regole che ne impediscano un uso eccessivo, distorto e/o superfluo, che renderebbe, per l’effetto, illecito il trattamento;
– La proporzionalità: la videosorveglianza può essere adottata dal titolare solo se realmente proporzionata agli scopi prefissi.
Le immagini dovranno essere raccolte e custodite, trattandosi di dati personali, applicando le misure di sicurezza idonee (art. 33-36 c.p.). Pertanto il dvr dovrà essere custodito in luogo non accessibile a estranei e dovranno essere previste protezioni fisiche e logiche (una password di almeno otto caratteri alfanumerici che si cambia ogni sei mesi e un armadio chiuso con chiave ove posizionare il dvr).
6) CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI
Le immagini possono essere tenute registrate per 24 ore e fino a 48 in caso di giorni festivi, ad esempio il sabato e la domenica. Possono essere mantenute fino a un massimo di 7 giorni, previa richiesta al Garante. Le immagini e i suoni raccolti devono essere protetti in modo che solo la persona titolare del trattamento dati vi abbia accesso. I dati raccolti non possono essere utilizzati per altri fini oltre quelli della sicurezza.
7) ACCESSO ALLE IMMAGINI
Le immagini potranno essere visionate solo da soggetti incaricati, identificati e nominati durante l’ assemblea e, solo per scopi ben definiti. Ad esempio, gli incaricati potranno accedere alle registrazioni solo in caso di illecito grave (danneggiamenti alle parti comuni, furti nelle abitazioni, violenze personali), dopo che è stata presentata denuncia del fatto alle autorità competenti e su richiesta esplicita e sotto il controllo del responsabile del trattamento dati o del titolare.
Potranno altresì accedere al dvr personale autorizzato per controlli manutentivi previsti da un apposito contratto con il quale vengono disciplinati i periodi e le modalità di accesso.
Quindi si può avere accesso alle immagini in tutti i casi in cui è possibile avere accesso ai propri dati personali. Ma con qualche precauzione in più, considerato che, nel caso di specie, nelle registrazioni sarà inevitabile che, assieme alle immagini della propria persona, potrebbero esserci anche quelle di altri soggetti. Ecco perché gli stessi incaricati alla videosorveglianza potranno accedere alle registrazioni, per permettere a chi ne ha diritto la visione o l’estrapolazione di immagini o riprese, solo se sono rispettate queste regole:
– l’accesso deve avvenire sotto il controllo del responsabile o dell’incaricato del trattamento dei dati;
– è permesso accedere alle immagini solo in presenza di reati o di situazioni gravi, come furti, rapine, danneggiamenti ad immobili privati o a parti comuni;
– deve essere stata fornita all’Amministratore la prova della ricezione, da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza, di denuncia o di querela;
– deve essere stata presentata all’Amministratore una specifica richiesta scritta.
Per facilitare la redazione della richiesta di accesso alle videoregistrazioni, di seguito viene riportato un fac-simile da adattare al caso di specie.
8) MODULO / FAC SIMILE
Spett.le Condominio “via …………………………… n. …..”
In persona dell’amministratore p.t. Sig. ……………………………………
Via ……………………………………………. CAP ………………………. Città……………………………..
[Indirizzo reale e completo del destinatario]
A mezzo racc. A/R [oppure P.E.C.]
Oggetto: richiesta di accesso a registrazioni del sistema di videosorveglianza condominiale.
Il sottoscritto …………. (Codice Fiscale ………….) nato a …………. il …………. e residente a …………. in via …………. n. … con la presente evince brevemente quanto segue,
PREMESSO CHE
– in data …………. è stato vittima/ha subìto/ha assistito agli eventi di seguito meglio specificati;
– è a conoscenza/è verosimile che detta vicenda è/sia stata ripresa dal sistema di videosorveglianza del condominio e che le registrazioni sono conservate da un minimo di 24/48 ore;
– è necessario acquisire le immagini/le registrazioni per fini di legge e che, qualora entro i termini suindicati al Responsabile del trattamento dei dati pervenga dettagliata e motivata istanza di accesso alle videoregistrazioni per reati o fatti gravi, lo stesso è tenuto a salvarle al fine di metterle a disposizione delle Autorità davanti alle quali è stata presentata denuncia e/o querela;
ACCERTATO CHE
– le registrazioni raccolte sono afferenti allo scrivente;
– la fascia oraria dell’accadimento del giorno …………. è orientativamente tra le ore …………. e le ore ………….;
– …………. [altro];
CHIEDE CHE
– le videoregistrazioni relative al suindicato giorno, dalle ore …………. alle ore …………., vengano integralmente consegnate alla seguente Autorità procedente ………….;
– [oppure] le videoregistrazioni relative al suindicato giorno, orientativamente dalle ore …………. alle ore ………….siano consegnate allo scrivente, rendendo incomprensibili eventuali dati riferiti a terze persone identificate od identificabili.
Si rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità, precisando che lo scrivente è rintracciabile ai seguenti recapiti: numero fisso …………., numero mobile …………., indirizzo …………., posta elettronica …………., posta elettronica certificata ………….
Si allegano alla presente:
– copia della denuncia/querela, in ordine alla quale Lei dovrà garantire il massimo riserbo;
– copia del proprio documento di identità.
In attesa di Suo cortese riscontro saluto cordialmente.
[Luogo e data]
[Sottoscrizione]
9) SANZIONI
La mancata osservanza delle norme previste dal Codice della Privacy e dal Provvedimento generale del 2010 dell’Autorità Garante espone il Titolare del Trattamento (cioè il condominio) alle sanzioni amministrative e penali stabilite del D.Lgs 196/2003. In particolare, ai sensi dell’art. 162, comma 2-ter, del D.Lgs 196/2003, in caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all’art. 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.
10) VIDEOSORVEGLIANZA FASULLA
L’installazione fittizia di un impianto di videosorveglianza in un’area privata accessibile al pubblico, come ad es. un parcheggio di un supermercato o un condominio pone problemi di responsabilità concorrente a carico della proprietà, nel caso in cui un fatto illecito si compia a danno del privato, il quale si troverebbe a non poter utilizzare il dispositivo elettronico di registrazione dell’evento per finalità di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, con l’aggravante che verrebbe meno, fatto ancor più grave, la possibilità da parte dell’autorità giudiziaria inquirente, di poter utilizzare il finto impianto “indebitamente segnalato”, per reprimere reati gravi quali la rapina, il furto, le lesioni personali e per risalirne agli autori.