Registro di anagrafe condominiale

L’articolo 1130 comma 1 n° 6 del c.c., impone di tenere un “registro di anagrafe condominiale” contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.
Per agevolare la comunicazione dei condomini, obbligatoria per legge, l’ amministratore predisporrà una scheda che dovrà essere compilare sotto la propria personale responsabilità, evitando inutili attività e conseguenti addebiti di spese. I condomini potranno anche trasmettere la documentazione che reputeranno utile per l’acquisizione dei dati richiesti dalla legge (soprattutto in relazione alle condizioni di sicurezza).
L’invio dei documenti che potranno essere allegati, benché non sia obbligatorio per legge, viene suggerito sia per la completezza dell’archivio di anagrafe condominiale che per evitare possibili disguidi.
Una volta compreso quanto precedentemente detto i proprietari degli immobili, saranno consapevoli che:
– l’ art. 1130 comma 8 del c.c. impone ad ogni Condomino di comunicare per iscritto all’ Amministratore ogni mutamento dei dati entro 60 giorni dall’ avvenuta variazione. Se decorsi 30 giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’ Amministratore acquisisce le informazioni necessarie addebitandone il costo ai responsabili.
– a norma dell’ art. 63 comma 5 delle Dsp. Att. del c.c. chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidamente con l’ avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’ Amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
– a norma dell’ art. 1122 del c.c. il Condominio non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’ edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’ Amministratore che ne riferisce all’ assemblea.
– a norma del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, i condomini autorizzeranno l’ amministratore all’ uso dei dati raccolti come previsto dalla normativa sulla privacy.