Mandato dell’amministratore

Durante l’assemblea annuale i condomini esprimono la volontà di rinnovare o non rinnovare l’incarico all’attuale amministratore.
Cambiare amministratore prima dell’assemblea annuale e prima della fine del mandato, è possibile solo se sussiste una giusta causa di revoca, ovvero l’amministratore ha posto in essere comportamenti scorretti e contrari agli obblighi che si è assunto accettando l’incarico; la revoca può essere disposta in qualunque momento. In tale ipotesi, infatti, si configura una risoluzione del rapporto per inadempimento dell’amministratore.
Se invece la revoca non è assistita da una giusta causa, i condomini possono anche decidere di revocare l’amministratore in carica, convocando l’apposita assemblea, ma questi potrà agire in giudizio per chiedere l’erogazione del compenso fino alla scadenza dell’anno oltre all’eventuale risarcimento del danno che egli riesce a dimostrare di aver subito a causa della risoluzione anticipata del rapporto.
In ogni caso, se il condominio e l’amministratore, a seguito del conferimento dell’incarico, hanno sottoscritto un apposito contratto di servizi occorrerà verificare cosa prevede tale scrittura privata con riferimento alla risoluzione del rapporto.
Se è prevista la possibilità del condominio di recedere dal contratto con un determinato preavviso, i condomini potranno, senza attendere la fine dell’anno e senza dover invocare una giusta causa, convocare l’assemblea ed esercitare il recesso nel rispetto del preavviso contrattuale.
Detto questo, il mandato conferito all’amministratore di condominio, a seguito della riforma, ha durata di un anno tacitamente rinnovato per ugual durata. Quindi l’amministratore resta in carico due anni (art.1129 comma 10 C.C.).
Il Tribunale di Milano, con una recentissima ordinanza (del 07 ottobre 2015), ha stabilito che allo scadere del primo anno dell’incarico, non è necessario inserire all’ordine del giorno dell’assemblea il quesito volto alla sua nomina. Trattasi di una rinnovazione tacita del mandato. Si deve sottolineare che tutto ciò è consentito solo per il primo anno. Allo scadere del secondo anno di incarico, le modalità di rinnovo cambiano; infatti, la nomina dell’amministratore dovrà essere oggetto dell’ordine del giorno. 
Trascorsi i due anni, l’incarico scade. A questo punto l’assemblea di condominio può riconfermare il precedente amministratore o nominarne un altro.
Quindi, se l’amministratore è in carica da un anno dovranno essere i condomini a richiedere l’inserimento della voce “conferma dell’amministratore in carica o nomina di un nuovo amministratore”  nell’ordine del giorno inviando una richiesta all’amministratore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno firmata da almeno due condomini che rappresentano almeno 1/6 del valore dell’edificio.
Se invece, l’amministratore è in carica da due anni sarà lui stesso a inserire la voce “conferma dell’ amministratore in carica o nomina di un nuovo amministratore”  nell’ordine del giorno.
Per revocare l’amministratore in carica o nominare un nuovo amministratore, bisogna costituire l’assemblea (solitamente in seconda convocazione)  con 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi.
A questo punto per votare la conferma, la revoca, o un nuovo amministratore, occorre la maggioranza degli intervenuti in assemblea e 1/2 dei millesimi.
I condomini possono partecipare all’assemblea anche a mezzo delega. Quando in un condominio i condomini sono più di 20, ogni condomino può portare in assemblea deleghe per 1/5 dei condomini e comunque non superiore ai 200 millesimi.
Se l’amministratore in carica non convoca l’assemblea occorre che almeno due condomini corrispondenti almeno a 1/6 del valore dell’edificio, inviino una raccomandata con ricevuta di ritorno all’amministratore in carica. Essa deve contenere la richiesta formale di convocazione di assemblea straordinaria. Tra gli argomenti che si intendono portare in assemblea si deve specificare nella lettera la revoca o riconferma dell’attuale amministratore e, eventualmente, la sua immediata sostituzione. Senza questa raccomandata (art.66 delle Dis. Att.ne del C.C.) l’amministratore non è tenuto a convocare l’assemblea. Diversamente, egli ha l’obbligo di convocare l’assemblea entro 10 giorni.
Nel caso in cui l’amministratore in carica non provvede entro tale termine, l’assemblea può essere convocata direttamente dai condomini che hanno inviato la lettera.
L’avviso deve essere inviato dai sottoscrittori della raccomandata a tutti gli aventi diritto.
Anche i convocanti dovranno rispettare le norme e indicare il giorno della prima e seconda convocazione, il luogo e l’orario, oltre che gli argomenti che si dovranno trattare specificando sempre nell’ordine del giorno che si parlerà della revoca o riconferma dell’amministratore in carica. In questo caso, l’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima a tutti gli altri proprietari (gli aventi diritto) a mezzo posta raccomandata, pec, fax o consegna a mano con firma per ricevuta. Attenzione a questo punto, perché molte assemblee vengono invalidate dai condomini dissenzienti e talvolta anche dall’amministratore in carica, che si oppone ufficialmente. Tutte le convocazioni devono essere fatte in modo preciso e conforme.
L’assemblea dove viene discussa la revoca o meno dell’amministratore, deve essere condotta in modo regolare, pena il suo annullamento. Bisogna che vengano eletti un presidente e un segretario che stilerà il verbale.
Il presidente deve verificare il numero dei presenti, il numero dei millesimi validi (quorum costitutivi) e la regolarità delle deleghe prima di iniziare. In seconda convocazione bastano un terzo dei condomini che rappresentino il valore dell’edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.
La revoca dell’amministratore e la nomina del nuovo professionista è preferibile che avvengano contestualmente. L’amministratore uscente lascerà l’assemblea e il nuovo amministratore verrà invitato a partecipare e a concludere la riunione deliberando un preventivo con delle rate, in modo da non lasciare il condominio “scoperto”. Diversamente, se viene revocato l’amministratore in carica e il nuovo amministratore non è presente, si concluderà l’assemblea e il nuovo amministratore dovrà attendere il passaggio di consegne per poter convocare un’assemblea e deliberare un preventivo e relative rate. Durante questo lungo periodo (possono trascorrere mesi) il condominio potrebbe non disporre di fondi per far fronte alle spese necessarie.