Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze – 1° dicembre 2016.
Il Decreto Ministeriale in oggetto ha previsto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Amministratori di condominio, le spese sostenute nell’anno precedente dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini, l’identificativo catastale di ogni unità immobiliare ed il codice fiscale dei beneficiari della detrazione, con l’indicazione se il condomino abbia, al 31 dicembre, pagato le spese attribuite.
I dati trasmessi dall’Amministratore verranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e per lo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni. Il termine per la trasmissione è il 28 febbraio di ogni anno.
Si segnala che gli interventi soggetti a benefici fiscali, sostenuti nell’ambito della gestione, possono essere stati i seguenti:
1) RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA;
2) RIDUZIONE RISCHIO SISMICO;
3) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA;
4) ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI;
Per l’attribuzione delle quote da imputare ai singoli condomini si utilizzeranno, per tutti gli interventi sopra riportati, i dati del titolo di proprietà (rogito) sia in termini di intestatari, sia in termini di quote di proprietà.
Considerato che la spesa oggetto di detrazione può essere sostenuta/pagata e quindi usufruita, a norma di legge, in tutto o in parte anche da un familiare o affino convivente del condomino proprietario o fra i condomini proprietari, in percentuale diversa da quanto risultante dal titolo di proprietà, considerato altresì che i dati di tali eventuali beneficiari non sono conosciuti dall’ amministratore poiché non riportati nel registro di anagrafe condominiale e nei pubblici registri, è necessario che venga compilata l’ apposita scheda (Mod. DETRAZIONI FISCALI scaricabile nell’ area download di questo sito) che per essere ritenuta valida, deve essere sottoscritta da tutti i proprietari risultanti dal titolo (rogito) e dal/dai ”beneficiari” diversi dai proprietari.
In assenza di compilazione delle scheda allegata o in mancanza della sua sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti con allegazione dei relativi documenti, verranno confermati i dati estrapolati dal “registro di anagrafe condominiale”, compilato con i dati dai signori condomini precedentemente trasmessi, ricordando, in ogni caso, che il dato trasmesso dall’amministratore all’agenzia delle entrate confluirà nella dichiarazione fiscale precompilata che potrà essere da Voi rettificata in ogni sua parte prima della sua trasmissione. Si precisa che in caso di compilazione della scheda allegata è necessario indicare se i dati riportati valgono per tutti gli interventi indicati o solo per alcuni di essi. Nel caso in cui i soggetti beneficiari siano diversi da intervento ad intervento sarà necessario compilare più schede una per ogni tipo di intervento.