Veranda su terrazzo privato

Quando lo spazio in casa non basta, per ricavare ulteriori angoli in cui vivere si può ricorrere ai soppalchi o alla chiusura dei balconi. La veranda consiste proprio in questo: nell’installazione di tre lastre di vetro, di solito sorrette da barre laterali in alluminio, che trasformano il balcone in una vera e propria stanza indipendente. Chiuso dall’esterno, lo spazio finisce per essere isolato dagli agenti atmosferici e dai rumori. Una veranda può essere utile per realizzare la stanza degli ospiti, un lavatoio, un ripostiglio, un piccolo salotto, uno studiolo.
Il problema, però, per chi vive in condominio, è innanzitutto costituito dall’alterazione della facciata dell’edificio: la veranda spezza l’armonia e la simmetrica dei piani, modificando il cosiddetto “decoro architettonico”. Cosa succede in questi casi? Quali sono le autorizzazioni e le licenze che bisogna acquisire per realizzare una veranda sul terrazzo privato in condominio? Ecco alcuni chiarimenti che faranno al caso tuo e ti consentiranno di comprendere quali passi fare per “chiudere il balcone” di casa.
Partiamo proprio dai problemi condominiali che poi sono quasi sempre quelli più rognosi e di difficile soluzione. Questo perché non poche volte si inseriscono “veti incrociati”, dispetti reciproci che trovano ragione in antiche discordie. Ed ecco che, il più delle volte, le antipatie finiscono per imbrigliare i lavori straordinari all’edificio come quelli privati alle singole abitazioni. 
Nel caso però della veranda, le cose vanno diversamente. Difatti, il balcone reta una sezione dell’appartamento di proprietà esclusiva del condomino, il quale è l’unico titolare del potere di scelta di cosa fare e di cosa non fare. Con due soli limiti: non alterare l’estetica della facciata e non compromettere la stabilità e la sicurezza del fabbricato.
In questo, però, l’assemblea non ha voce in capitolo, potendo solo agire in un momento successivo dinanzi al giudice per chiedere la demolizione dell’opera. 
Detto in parole ancora più semplici e dirette, per realizzare una veranda sul terrazzo privato in condominio non bisogna ottenere alcuna autorizzazione né dell’assemblea né dell’amministratore. A quest’ultimo bisognerà solo dare notizia dell’avvio dei lavori, ma non può certo impedirli. 
Il fatto di non dover autorizzare l’installazione della veranda non significa, però, che il condominio non possa fare un controllo successivo, controllo che si giustificherebbe solo se l’opera viola il decoro architettonico, mina alla stabilità del palazzo o comporta qualsiasi altro danno. Se così dovesse risultare, l’amministratore potrebbe avviare un giudizio contro il proprietario per ottenerne la condanna alla demolizione.
Questa “incertezza” sulle sorti dell’opera potrebbe ostacolare l’avvio dei lavori. Per risolvere il problema, l’interessato può sottoporre il progetto all’assemblea, nella riunione di condominio (avendo cura di chiedere all’amministratore di inserire la questione all’ordine del giorno), per ottenere una preventiva  autorizzazione. Autorizzazione che impedirà ogni successivo ripensamento (salvo ovviamente che il manufatto sia diverso rispetto al progetto presentato ai condomini). 
L’eventuale realizzazione della veranda altererà comunque i millesimi di proprietà dell’edificio con necessità di revisione a carico del proprietario. Il quale, inevitabilmente, pagherà di più di spese condominiali.
Per appoggiare la veranda alla parte inferiore del balcone del piano superiore è necessario il consenso del proprietario di quest’ultimo.
Un ulteriore problema, sempre di carattere condominiale, che incontra chi vuol realizzare una veranda sul terrazzo privato in condominio è quello del rispetto delle distanze regolamentari con i balconi soprastanti. Per legge, la distanza tra costruzioni limitrofe deve essere di tre metri, un limite però non facilmente rispettabile negli edifici moderni in cui i piani sono spesso molto “stretti”. Il giudice, quindi, potrebbe giustificare una deroga proprio per via della conformazione dell’edificio che non consente di ottemperare a tale norma.
Discorso diverso riguarda la possibilità, per il proprietario del balcone superiore, di impedire l’opera in quanto d’ostacolo al proprio diritto d’affaccio e, quindi, limitazione alla vista. Il Codice civile, a riguardo, dispone che «Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia». Questo comma non è applicabile al balcone superiore (che fungerà da tetto della veranda) perché tale balcone (superiore) non ha nessuna veduta esercitabile sul balcone (sottostante), posto nella stessa verticale, (almeno fin quando la veranda rimane nei limiti del balcone inferiore). Infatti, in questo caso, la veranda, non limita la veduta in avanti e in “appiombo” del proprietario del balcone sovrastante.
Ultimo aspetto da non sottovalutare è quello delle autorizzazioni comunali. La veranda costituisce una “nuova costruzione” e, come tale, necessita del permesso di costruire. L’eventuale violazione della norma implica il reato di abuso edilizio con conseguente procedimento penale e demolizione dell’opera.
Il Comune, però, non può subordinare il rilascio della licenza edilizia all’ottenimento del nulla osta da parte dell’assemblea di condominio: innanzitutto, perché le due questioni si pongono su due piani diversi e autonomi tra loro (diritto urbanistico l’uno, diritto civile l’altro), in secondo luogo perché, come anticipato, l’assemblea non è tenuta a rilasciare alcuna autorizzazione. 
Il Consiglio di Stato ha stabilito che qualora questa la veranda costituisca un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili è necessario il rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente una semplice Dichiarazione di Inizio Attività (Dia).
A tale conclusione, l’unanime giurisprudenza è giunta in quanto tale intervento edilizio determina una variazione planivolumetrica e architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzati, stabilendo altresì che “deve qualificarsi veranda la tenda collegata al muro con intelaiatura in acciaio e con tamponamenti in materiale plastico, così come la tenda collegata al muro e con tamponamenti di vetro” con conseguente necessità di rilascio del permesso di costruire.