L’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto è possibile anche per chi abita in condominio, dunque per chi non possiede l’utilizzo esclusivo del lastrico solare: la riforma del condominio, difatti, ha dettato regole abbastanza elastiche in merito, permettendo l’installazione, da parte dei singoli condomini, di impianti fotovoltaici nelle parti comuni dell’edificio.
Nel dettaglio, secondo la riforma del condominio non è necessaria alcuna autorizzazione per installare il fotovoltaico per uso personale nelle parti comuni dello stabile, lastrico solare compreso, ma è necessaria soltanto una comunicazione all’amministratore, nel caso in cui l’installazione comporti delle modifiche alle parti comuni.
All’interno della comunicazione all’amministratore, è necessario specificare il contenuto e le modalità di esecuzione degli interventi relativi all’installazione dell’impianto: l’interessato deve, a tal fine, allegare alla richiesta un progetto che attesti l’ubicazione della posa dell’impianto, anche schematicamente. L’assemblea può prescrivere, se necessario, modalità alternative di esecuzione dell’installazione, o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dello stabile. Per la prescrizione è necessaria la maggioranza degli intervenuti e di almeno i due terzi del valore dell’edificio.
L’assemblea può provvedere anche a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni (in modo che resti uno spazio per l’installazione del fotovoltaico per ciascun condomino e per salvaguardare la possibilità di utilizzare le parti comuni per altri scopi); inoltre, può richiedere al condomino interessato una garanzia per i danni eventuali.
In base ai requisiti prescritti dalla riforma del condominio, l’assemblea non può semplicemente negare l’installazione del fotovoltaico, avendo solo il potere di:
– imporre modalità alternative di esecuzione dei lavori;
– prescrivere adeguate cautele;
– subordinare l’esecuzione dei lavori alla prestazione di una garanzia;
– ripartire l’uso del bene comune salvaguardando le diverse forme di utilizzo.
Al di fuori delle prescrizioni elencate, restano, per il condomino che vuole installare l’impianto, i soli limiti, stabiliti dal codice civile, di non alterare la destinazione del bene comune e di non impedire agli altri condomini di utilizzarlo secondo il loro diritto.
Pertanto, se l’assemblea nega al condomino la possibilità di eseguire i lavori di installazione del fotovoltaico, nei casi in cui non vi siano modifiche nel bene comune e non siano pregiudicati i diritti degli altri proprietari, la delibera è impugnabile. Si tratterebbe, nel caso specifico, di una delibera invalida, in quanto adottata oltrepassando le attribuzioni dell’assemblea e violando il diritto soggettivo di un condomino all’ utilizzo delle parti comuni.